Il patrocinio a spese dello Stato - L'assistenza legale gratuita

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Il patrocinio a spese dello Stato - L'assistenza legale gratuita
 
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Il patrocinio a spese dello Stato - L'assistenza legale gratuita

Che cos'è?

È il diritto che la legge riconosce al cittadino "non abbiente" ad essere difeso gratuitamente da un avvocato o ad essere assistito gratuitamente da un consulente tecnico, davanti ad un giudice. È altresì il diritto di non pagare le spese del processo, comprese quelle della consulenza tecnica.

In quali giudizi può essere richiesto?


Nei processi civili, amministrativi, tributari, tranne che in alcune eccezioni specificate dalla legge e compresi gli affari di volontaria giurisdizione. È altresì previsto anche per i processi penali, comprese le azioni civili connesse (risarcimento del danno da reato).

Chi sono i soggetti che possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato?

Sia i cittadini italiani, che gli stranieri o apolidi con regolare permesso di soggiorno, nonché enti o associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica.

Quali sono le condizioni per essere
ammessi/e?


Di questa agevolazione si può beneficiare sotto un certo limite di reddito. Questo è dato da un reddito imponibile a fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 lordi. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell'istante: al reddito dell'istante viene quindi sommato quello dei famigliari conviventi.

Dove presentare la richiesta di patrocinio gratuito?

La richiesta va presentata, anche a mezzo raccomandata a.r., in carta semplice al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il processo. Nei processi penali la richiesta va presentata invece all'ufficio del magistrato davanti al quale il processo è pendente.

Il fac simile della domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto direttamente alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello stato

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento è istituito secondo l'art. 20 della L. 134/2001 (art. 87 T.U.) il servizio al pubblico per l'informazione e la consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio .

Le informazioni e la consulenza vengono fornite da avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento ed iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato nelle materie civile, penale e amministrativo
Lunedì dalle 8.45 alle 12.00 e Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 (per deposito istanze)
Venerdì: 11.00 – 13.00 (solo per consulenza con avvocato) presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Trento Largo Pigarelli 1.

Il servizio fornisce a richiesta di chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa, specificate con riferimento alla situazione prospettata, i seguenti dati:
  • costi dei procedimenti giudiziali, con rifmento alle spese ed alle eventuali imposte;
  • requisiti, modalità ed obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • presupposti, modalità e obblighi per la nomina del difensore d'ufficio;

e ciò al fine di valutare:
  • l'opportunità dell'instaurazione di un giudizio, o
  • l'opportunità della costituzione in un giudizio, ovvero
  • della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto

Il servizio è reso dietro versamento di un contributo per le spese (che sarà determinato dal Ministero in misura tale da assicurare la più ampia facoltà di accesso). E' operativo lo Sportello della Segreteria dell'Ordine per la consegna delle domande e il ritiro di eventuale modulistica.

Modulistica utile per il patrocinio a spese dello stato:
www.ordineavvocatitrento.it (nell'area servizi per il cittadino - “modulistica“)

Foglio informativo CP23
Situazione al 09.2023





 
 

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