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NEWSLETTER CRTCU – GENNAIO 2013

COMMERCIO

Pane, quanto mi costi?Dai 2,00 € ai 10,80 € in città e in negozio si paga meno che al supermercato!
Più alti i prezzi a Rovereto, Riva del Garda e nelle Valli

Il CRTCU e l’ADOC nei giorni 14-15-16 novembre hanno visitato alcuni punti vendita a Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pinzolo e Malè per raccogliere i prezzi del pane e, come ogni rilevamento prezzi, anche questa volta le sorprese non sono mancate. I risultati: a Trento, con i 2,00 €/kg del panificio Pulin (nel punto vendita di via Cavour 23) le rivendite di pane battono i supermercati in quanto a convenienza, riferendosi al pane fresco non confezionato.
Il pane più caro arriva a toccare i 10,80 €/kg (Lemayr, via s. Croce, 28; Poli, via Maccani, Trento). A Rovereto si riscontrano dai 2,95 € del Panificio Liberi, per il pane meno caro, ai 6,90 € del panificio Moderno per il pane più caro. A Riva del Garda, infine, si riscontrano dai 2,55 € del panificio S. Giacomo, per il pane meno caro, ai 6,20 € del negozio Corraini, per il pane più caro.
Maggiori informazioni:
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextW95TAM.pdf


COMMERCIO

Buoni-acquisto e cambio merce dopo il periodo natalizio
Che durata ha di norma il buono?

Nel momento del rilascio è bene fissare con il negoziante la data di scadenza del buono: entro un certo giorno, un anno oppure con scadenza illimitata. A livello normativo non esistono regole particolari, almeno da noi. L'unica che potrebbe eventualmente valere è quella della prescrizione ordinaria: se il buono non riporta alcuna data di validità, si presume che il credito che rappresenta si prescriva con il decorso di 10 anni dalla sua emissione. In caso non riusciste a riscuotere un buono (ad es. un buono viaggio) per tempo, cercate di prendere accordi con l’emittente prima della scadenza del buono. Spesso le aziende acconsentono a prolungare la scadenza del buono. Inoltre, contrariamente ad una idea erronea, assai diffusa, non vi è un diritto generale di restituzione o cambio merci previsto per legge! Tante ditte però lo offrono, volontariamente, come servizio.
Maggiori informazioni:
http://www.centroconsumatori.tn.it/151d216.html

VENDITE ONLINE

Acquistare in sicurezza

Allo sportello Europeo dei Consumatori ci si occupa tra le altre cose, di fornire le informazioni per aiutare ed informare i consumatori nel fare acquisti in rete in tutta sicurezza. L'acquisto sicuro inizia sempre con l'identificazione del professionista, verificandone l'identità, ragione sociale e indirizzo di riferimento. Può sembrare scontato che se un sito è scritto in lingua italiana (o se termina con .it), sia gestito da un'azienda italiana, nella realtà invece spesso non è così perché la maggior parte di aziende straniere che operano nel commercio elettronico hanno la sede legale all'estero (molte volte in Svizzera) e operano nel mercato italiano utilizzando domini italiani. Se decidiamo invece di effettuare i nostri acquisti attraverso siti che utilizzano il sistema di vendita attraverso buoni o tramite l'emissione di coupon, dobbiamo prestare particolare attenzione nell'identificare i partner commerciali di queste società. Questi possono ad esempio, pur avendo un nome italiano, avere la sede legale ad Hong Kong ed un centro riparazioni a cui spedire il prodotto difettoso in Germania: è con queste aziende che purtroppo saremmo costretti a trattare in caso di problemi! Il sistema di vendita tramite coupon nella maggior parte dei casi, non fornisce le corrette informazioni di base per consentirci di effettuare l'acquisto in sicurezza e con la corretta consapevolezza di ciò che andiamo ad acquistare. Carenti in generale sono anche le informazioni relative all'imprenditore con cui andiamo a trattare. Anche in questi casi è bene consultare i feedback postati da altri consumatori che hanno già avuto esperienze con le aziende che ci interessano e verificare sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che non ci siano procedimenti avviati per prassi commerciale sleale. Prendendo spunto dal sito della Commissione Europea nella sezione dedicata ai diritti dei consumatori abbiamo confrontato due siti di fantasia apparentemente molto simili ma nella realtà molto diversi tra loro.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods

LA CONCILIAZIONE

Cos’è la conciliazione?

Si ricorre alla conciliazione quando la divergenza creatasi tra l’impresa e il consumatore non può essere ricomposta da loro stessi. Ci sia avvale allora di appositi organi di conciliazione per trovare una soluzione adeguata e imparziale nell’interesse delle parti litiganti. Nel caso la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti. Se al contrario, le parti non arrivano ad un accordo, non si perde alcun diritto e le stesse possono avviare una causa giudiziaria. Qualora una delle parti non si attenga agli impegni assunti nel verbale di conciliazione, l’atto, verificato nella sua regolarità formale, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale o dal Giudice di Pace, divenendo immediatamente titolo esecutivo per l’espropriazione forzata o altra forma specifica di esecuzione. Dove si può conciliare? Presso le Associazioni dei consumatori, in Tribunale oppure davanti al Giudice di Pace o presso la Camera di Commercio.
Maggiori informazioni
http://www.centroconsumatori.tn.it/151d288.html


A tutti Voi auguriamo buon anno!

 
 

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