Quali sono le regole da seguire prima di acquistare un prodotto cosmetico?
Ormai da qualche anno i prodotti cosmetici hanno una specifica normativa e il Ministero della Sanità ha approntato una task force per controllarne la sicurezza, soprattutto per verificare la presenza di metalli dannosi o di ingredienti non autorizzati. Infatti tutte le informazioni sugli ingredienti possono essere facilmente consultate sul sito stesso del Ministero, http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Dispositivi%20medici%20e%20altri%20prodotti&area=cosmetici
Cosa è un prodotto cosmetico?
I prodotti cosmetici sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, che si applicano sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. Alcuni esempi di cosmetici: creme, saponi, profumi, prodotti per la depilazione, deodoranti ed antisudoriferi, prodotti per il trattamento dei capelli, prodotti per la rasatura, prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, tatuaggi all’acqua.
Cosa ci deve essere in etichetta?
Per quanto riguarda l’etichettatura, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico e sull’imballaggio esterno devono essere riportati i seguenti elementi in lingua italiana:a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà sicuro. La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo raffigurante un vasetto, oppure dalla dicitura: "Usare preferibilmente entro".
La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.
L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);
d) le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;
e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;
f) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
g) l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine "ingredienti".
Ai fini del presente articolo "un ingrediente" indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti:
i) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.
I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine "profumi" o "aroma". Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.
Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura "nano", tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.
I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-". Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).
Foglio info AS02
Situazione al 03.2024