Utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento

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Utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento
 
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Utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento

Il fenomeno dell'utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento
Le operazioni di pagamento tramite carte di credito, bancomat e servizi bancari online sono ormai prassi diffusa, per la facilità di utilizzo del cliente, per i notevoli risparmi degli operatori bancari e per i vantaggi in termini di tracciabilità e trasparenza. Si pone però il problema della loro sicurezza, e della relativa responsabilità in caso di utilizzo fraudolento, a seguito di smarrimento o furto di carte di credito o bancomat o nei casi di furto di dati o password nell’utilizzo dei servizi bancari online (phishing, malware).

Cosa dice la legge
La normativa italiana esclude la responsabilità dell'intermediario bancario solo in caso di comportamento gravemente negligente o doloso dell'utilizzatore dello strumento di pagamento. L'operatore bancario è tenuto ad adeguare i propri sistemi di protezione all'evoluzione delle tecniche di frode, mentre il cliente è tenuto a custodire ed utilizzare diligentemente lo strumento di pagamento. Nel caso di operazioni non autorizzate, l'utilizzatore deve comunicarlo prontamente all'operatore bancario è può sopportare una perdita massima di 150 euro. In caso di mancata comunicazione o di negligenza nella custodia o nell'utilizzo del bancomat, della carta di credito o dei servizi bancari online il cliente sopporterà l'intera perdita.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di frode
Gli strumenti per la tutela del consumatore in caso di frode nell'utilizzo degli strumenti di pagamento sono:
1. reclamo con raccomandata a/r all'operatore bancario, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni;
2. ricorso presso l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in caso di mancata risposta al reclamo entro 30 giorni o in caso di risposta non soddisfacente.

Come si effettua il ricorso presso l'ABF
La procedura di ricorso è pressoché gratuita (costi di segreteria di 20 euro) e viene avviata presentando ricorso presso uno dei tre Collegi territoriali dell'ABF (Milano, Roma, Napoli, a seconda del domicilio del ricorrente). Le pronunce dei collegi dell'ABF godono di un elevato tasso di rispetto da parte degli intermediari finanziari (superiore al 97 per cento, secondo la Relazione sull'attività dell'ABF della Banca d'Italia), grazie alla loro autorevolezza e imparzialità.

Casistica generale (riferimento alle pronunce dell’ABF)
Sistemi di sicurezza a un solo fattore (solo password) negli strumenti di pagamento elettronici:
questi sistemi di sicurezza non sono sufficienti, è necessario mettere a disposizione del cliente sistemi di sicurezza a due fattori (password e codice token).
Servizio di SMS alert: tale servizio deve essere fornito dall’intermediario bancario, in alternativa è necessaria una specifica dichiarazione liberatoria del cliente. La mancanza del servizio non integra da sola la colpa grave del cliente.

Conservazione della carta unitamente al PIN: non è indice di colpa grave se sono conservati presso l’abitazione dell’utilizzatore e l’utilizzo fraudolento è conseguente a furto nell’abitazione.

Trascrizione nella memoria del cellulare del codice PIN:
la colpa grave dell’utilizzatore è esclusa solo se la trascrizione avviene con in modo da impedire la visualizzazione del codice da parte di chiunque venga in possesso del telefono.

Utilizzo fraudolento in seguito ad un unico prelievo: in questo caso la circostanza che il cliente abbia comunicato con ritardo l’utilizzo non autorizzato non rileva ai fini della valutazione della sua condotta.

Superamento del plafond giornaliero con un unico prelievo non autorizzato: il cliente ha diritto alla restituzione dell’intera somma, perché la responsabilità del superamento della soglia massima di prelievo prevista dal contratto è esclusivamente a carico della banca.

Anomalie relative all’utilizzo degli strumenti di pagamento: il sistema di controlli previsti dall’intermediario deve tenere in considerazione eventuali anomalie (es. uso ripetuto della carta presso il medesimo punto vendita, esaurimento del plafond giornaliero nell’arco di 24 ore). In caso contrario l’intermediario è responsabile per la perdita; la responsabilità è ripartita tra intermediario e cliente solo in caso di negligenza di quest’ultimo.

Carte bancomat dotate di microchip: la presenza del microchip sulla carta da sola non esonera da responsabilità l'intermediario bancario. Per ritenere il cliente responsabile devono emergere circostanze di fatto in grado di escludere una possibile clonazione dello strumento di pagamento e di provare una custodia negligente della carta. L’intermediario può provare la negligenza del cliente nella custodia dello strumento anche mediante presunzioni, purché supportate da indizi gravi, precisi e concordanti.

Chi deve provare e cosa?
Grava sull’intermediario l’onere di provare il dolo o la colpa grave del cliente.

Pagine web di riferimento
www.centroconsumatori.tn.it
www.arbitrobancariofinanziario.it

Riferimenti normativi

•Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
•D.lgs. 11/2010 art. 12 (Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento) e art. 13 (Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite).



Foglio info SF
Situazione al 12.01.2022
 
 

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