La richiesta di un prestito

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La richiesta di un prestito
 
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Servizi finanziari
 

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La richiesta di un prestito:
i sistemi di informazioni creditizie (SIC),
già "centrali rischi private"

Avete richiesto un prestito in banca o ad una finanziaria e avete avuto qualche problema nel restituirlo? Beh allora state pur certi che il vostro nominativo è finito in qualche banca dati che rileva i “rischi finanziari”.

Di che cosa si tratta?

Banche e società di finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti, si informano della loro solvibilità ed affidabilità: in pratica, si accertano che questi, una volta ricevuto il credito, siano poi in grado di restituirlo senza problemi.

Come avviene tale raccolta di informazioni?
Il sistema è duplice: o attraverso società di informazione commerciale, specializzate nel fornire notizie su società e privati oppure attraverso il sistema degli archivi delle cosiddette “centrali rischi private” ora ribattezzate SIC, sistemi di informazioni creditizie.

Si tratta di archivi a cui tutto il sistema bancario fa affluire dati riguardanti i finanziamenti accordati e la regolarità dei rimborsi di crediti.

Esistono “centrali rischi pubbliche” e “centrali rischi private”
Le prime sono due e sono state istituite per legge: sono la Centrale Rischi della Banca d’Italia, che riguarda esposizioni (mutui, anticipazioni, aperture di credito, ecc…) pari o superiori a 75.000,00 Euro e la Centrale Rischi della SIA (Società Interbancaria per l’Automazione), che riguarda esposizioni fra i 31.246,00 Euro e i 74.990,00 Euro.
Ciascun istituto di credito è tenuto obbligatoriamente a fornire a tali enti i dati, nominativi, importi e le esposizioni in capo a ciascun soggetto – privato o impresa.

I SIC, sistemi di informazioni creditizie (già denominati “centrali rischi private”), sono invece società private di raccordo del sistema bancario, che custodiscono i dati di esposizioni relative anche a pochi migliaia di euro (in pratica la fascia che va da 0 a 31.246,00 Euro) e che sono costituite per fornire alle banche e alle finanziarie che vi aderiscono un servizio certamente prezioso, finalizzato a limitare i rischi nella concessione di credito, ma che può porre anche delicate questioni per quel che riguarda il trattamento di dati personali. Fra le più note in Italia vi sono CRIF, Consorzio per la tutela del credito, Experian ed altre ancora.

E’ evidente che tale sistema informativo, una sorta di "grande occhio" del mondo bancario, deve essere perfettamente funzionante e garantire informazioni corrette e aggiornate; altrimenti rischia di procurare danni, anche seri, a coloro che inevitabilmente risultano censiti in tali archivi.

Le novità dal gennaio 2005:


Al fine di una migliore tutela dei dati personali custoditi dalle società private che rilevano rischi finanziari, da alcuni mesi è in vigore il nuovo codice di deontologia e di buona condotta, contenente le nuove regole relative a detti sistemi di informazioni creditizie, SIC.
Il Codice disciplina solo l’attività delle banche dati private, mentre non riguarda le due banche dati pubbliche sopraviste.

Quali sono le principali regole previste dal nuovo codice?


Chi può consultare il SIC
. Ai dati contenuti nei SIC possono accedere solamente gli enti finanziari e le imprese che hanno concesso un credito al consumo e solo per finalità strettamente legate all’erogazione del finanziamento; non possono pertanto accedervi enti e società che vogliono utilizzare quei dati, ad esempio, per iniziative di marketing.

Richieste di prestito: i dati personali relativi possono essere conservati nel SIC non oltre 6 mesi dalla richiesta. Se la richiesta non viene accolta o il cliente rinuncia al prestito, i dati devono essere cancellati dal gestore del SIC entro 30 giorni.

Informativa. Quando il consumatore si attiva per ottenere un finanziamento, gli deve essere consegnata un’informativa da cui deve risultare in che modo saranno trattati i suoi dati e quali sono i suoi diritti; l’informativa deve avvertire il consumatore che i dati inerenti allo svolgimento “positivo” del finanziamento (finanziamento regolarmente rimborsato) saranno registrati nel SIC solo dietro suo esplicito consenso, mentre per la registrazione e consultazione di quelli “negativi” (inadempimenti, morosità, mancati rimborsi di finanziamenti concessi) non è necessario il suo preventivo consenso.

Solo dati del finanziamento. Al fine della tutela del credito sono registrabili solo dati inerenti al finanziamento e solo limitatamente a tale scopo; non possono essere registrati dati sensibili o giudiziari.

Dati negativi: se si è in ritardo con il pagamento di due rate mensili consecutive e non si regolarizza il pagamento di una rata entro due mesi oppure si è in ritardo col pagamento di un’unica rata facente parte di una delle ultime due scadenze di pagamento, quindici giorni prima dell’inserimento dei dati personali nel SIC l’ente finanziatore deve informare il consumatore che una delle predette situazioni a lui relativa sta per essere registrata presso il SIC e quindi resa accessibile al sistema.

Tempi di conservazione dei dati
.
Il codice stabilisce che:
  • dati inerenti ad un rimborso senza ritardi sono visibili per 3 anni dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date;
  • per le richieste di finanziamento, salvo rinuncia o rifiuto, il termine di registrazione e visibilità è di 6 mesi dalla richiesta;
  • se il ritardato pagamento (morosità) riguarda massimo due rate o un massimo di due mensilità, la morositá deve essere cancellata entro 12 mesi dalla regolarizzazione;
  • se il ritardato pagamento (morosità) riguarda oltre due rate oppure oltre due mensilità, la morositá deve essere cancellata entro 24 mesi dalla regolarizzazione;
  • se le morosità non vengono sanate, rimangono visibili per 36 mesi (3 anni) dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento (prima della riforma gli anni erano 5).

Diritto di accesso: ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 il consumatore ha in ogni momento il diritto di sapere se presso il SIC sono registrati dati personali a lui relativi, presentando relativa richiesta (vedi modulo su www.consumatori.crif.com oppure su www.adiconsum.it al Sic oppure alla propria banca o finanziaria; entro 15 giorni dovrebbe seguire una risposta. Ove dal riscontro risultino registrati dati non corretti, ovvero incompleti, non aggiornati, ecc., il consumatore, con una nuova specifica richiesta, ha diritto di ottenere l’immediata modifica o integrazione o aggiornamento o cancellazione da parte della banca, la quale inoltrerà le modifiche al Sic.

Dati positivi
. Al contrario dei dati negativi che non necessitano di consenso, quello accordato per il trattamento di dati positivi è dal consumatore revocabile in ogni momento; entro 90 giorni dalla richiesta tali dati dovranno essere cancellati dal SIC.

Il consiglio del CRTCU
:
Richiedete un finanziamento solo quando siete certi delle vostre capacità di rimborso. Particolare attenzione suggeriamo nell’assunzione di crediti al consumo (prestiti rateali – prestiti personali – cessioni del quinto dello stipendio) anche di modesta entità, i quali, in caso di non ponderate valutazioni del proprio bilancio, potrebbero trasformarsi in casi di insolvenza.

Altri siti di consultazione

Autorità Garante della protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it
Adiconsum: www.adiconsum.it sotto “Soldi – Guida al nuovo codice…”
Crif – www.consumatori.crif.com

Foglio info SF01
Situazione al 12.01.2022
 
 

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