Polizze "unit linked" o fondi di investimento?

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Polizze "unit linked" o fondi di investimento?
 
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Polizze vita "unit linked" o fondi di investimento?

Negli ultimi tempi molti utenti di servizi bancari e finanziari si rivolgono ai nostri servizi di consulenza per avere dei chiarimenti sulla tipologia di investimento proposta o sottoscritta con la banca o la società di intermediazione finanziaria o la compagnia di assicurazione.
Non sempre infatti l'utente comprende esattamente quanto gli viene proposto, un po' per mancanza di volontà di approfondimento, un po' per la effettiva complessità di certe offerte e un po' per mancanza di trasparenza dei gestori.
Molte volte al cliente il gestore parla di semplice "investimento", senza specificare le caratteristiche di questo o quel prodotto. Le sorprese nascono poi, quando si tratta di andare a raccogliere i frutti, o meglio, come è successo a molti negli ultimi tempi, i "cocci", cioè le perdite.

Uno degli argomenti che crea una certa confusione fra i risparmiatori è ad esempio quello delle polizze vita cd. "unit linked" e dei fondi di investimento. Le due tipologie di prodotto, seppur simili, presentano alcune differenze di una certa importanza che è bene brevemente precisare.

1. Una polizza vita di tipo "unit linked" è innanzitutto una polizza vita ad alto contenuto speculativo. Il denaro, cioè il premio, che si consegna al gestore (banca, SIM o compagnia d'assicurazione) viene cioè investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono generalmente una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è così legato al rendimento del fondo; garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato non ve ne sono.
Con un fondo di investimento il risparmiatore investe invece direttamente il denaro per l'acquisto di quote del fondo, senza che venga fatto alcun riferimento ad una polizza vita. Anche qui garanzie di rendimenti minimi non ve ne sono. A differenza dei fondi legati alle polizze vita, generalmente azionari o misti (azionari-obbligazionari), nell'investimento diretto in fondi il risparmiatore può però decidere di investire ad es. solo in un fondo obbligazionario, che presenta minori rischi di uno azionario o di un bilanciato. Le modalità di funzionamento dei due prodotti – polizze vita unit linked o fondo di investimento - sono sì simili; essi posseggono tuttavia una regolamentazione diversa, la cui giustificazione non è francamente sempre del tutto chiara.

2. Già lo stesso concetto di "polizza vita" induce il risparmiatore a credere che si tratti di un prodotto a contenuto assicurativo, quindi di una forma di risparmio che garantisce per il futuro una rendita o la restituzione di un capitale maggiore di quello che viene versato con il premio. Cosa tutta da vedere quando si tratta appunto di "polizze vita unit linked"!
Con un fondo di investimento è invece da subito più chiaro, o almeno dovrebbe esserlo (se il gestore è trasparente nell'informazione) che si "investe" il proprio risparmio in qualcosa, il cui rendimento è incerto e in cui la salvaguardia del capitale a scadenza non è del tutto scontata. E che quindi il proprio capitale impiegato nell'investimento potrà eventualmente anche subire delle perdite.

3. Il diritto di recesso. Mentre da una polizza vita, stipulata dentro o fuori dai locali commerciali della ditta, è possibile recedere, da un contratto che riguarda la sottoscrizione di quote di fondo di investimento, stipulato dentro i locali della ditta, ciò non è possibile. Per le polizze vita, esiste innanzitutto un diritto di revoca della proposta di polizza fino al momento in cui la compagnia comunica l'accettazione della proposta. Ma anche una volta concluso il contratto esiste per il risparmiatore la possibilità di recedere entro 30 giorni dallo stesso. Possibilità quindi non da poco, che molte volte non viene adeguatamente chiarita al cliente. La legge prevede che l'impresa debba informare il contraente di tale diritto e le modalità di esercizio del diritto devono essere espressamente evidenziate nella proposta e nel contratto di assicurazione.

4. Le informazioni al momento della conclusione del contratto. Mentre la vendita di quote di fondi di investimento (come anche le gestioni patrimoniali, le OPA e la maggior parte degli strumenti finanziari) obbliga le imprese: a) a consegnare ai risparmiatori il cd. documento sui rischi negli investimenti finanziari; b) a richiedere ai risparmiatori informazioni dettagliate sulle loro conoscenze in strumenti finanziari, sulla loro situazione finanziaria e sulla loro propensione al rischio (delibera CONSOB n.11522 del 1998); per le polizze vita esiste per le imprese solo un obbligo di consegna della cd. nota informativa (circolare ISVAP n.71 dd.26.03.87), che equivale più o meno al documento sui rischi negli investimenti finanziari. Le informazioni di cui al punto b) sono estremamente importanti per poter valutare l'operato dell'impresa riguardo ai risultati dell'investimento. Non si capisce francamente come mai le polizze vita unit linked siano sottratte a questa normativa, essendo anche queste di fatto prodotti finanziari ad alto contenuto speculativo e non semplici prodotti assicurativi.

5. Da tener presente inoltre che sul contratto che viene fatto sottoscrivere risulta sempre chiaramente indicato se si tratta di una polizza vita o di una polizza vita "unit linked", oppure di un contratto di sottoscrizione di quote di un fondo di investimento oppure di una gestione patrimoniale. Molti risparmiatori, come detto sopra per leggerezza o per superficialità, non fanno caso a tali precisazioni, con tutte le ovvie possibili conseguenze, a volte anche negative, del caso. Importante dunque leggere sempre bene quanto viene sottoposto per la firma dall'intermediario! Se avete dei dubbi, prima di firmare alcunchè, rivolgetevi al nostro servizio di consulenza per problemi finanziari o assicurativi.

Foglio info SF07
Situazione al 12.01.2022
 
 

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