Vendite televisive
Un modo di acquisto di tipo particolareAcquistare un prodotto o un servizio guardando una televendita è certamente una situazione particolare: non riesco a toccare il prodotto e valutarne concretamente la qualità, non posso comparare il prezzo dello stesso con prodotti simili venduti in punti vendita tradizionali. Cosa dire poi se la merce ordinata non corrisponda a quella vista in Tv. Proprio per rimediare a queste particolarità il legislatore ha introdotto regole speciali per la tutela del consumatore nei contratti a distanza.
Cosa dice la legge
Le televendite sono legittime ma, secondo quanto dice il Codice del Consumo, devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza e sono vietate le televendite che offendano la dignità umana, comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendano le convinzioni religiose e politiche, inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. Le televendite, infine, non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.
Se compro ….. posso ripensarci!
Gli strumenti per la tutela del consumatore nei contratti a distanza sono, in sintesi, due:
- le informazioni complete da ricevere prima dell’acquisto (le più importanti: nome e indirizzo del fornitore, prezzo, spese di consegna, esistenza del diritto di recesso e modalità per il suo esercizio) e
- il diritto di recesso.
Esercitare il diritto di recesso significa semplicemente rinunciare all’acquisto. Indipendentemente dal motivo, anche semplicemente perché avete cambiato idea, potete inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un fax o una e-mail (attenzione che l'onere della prova spetta a voi) al venditore entro:
14 giorni che decorrono:
- dalla data di consegna, se ho comperato un prodotto (attenzione però alle varianti in caso di lotti, o invio di prodotti "multipli");
- dalla data di conclusione del contratto, se ho acquistato un servizio.
Si tenga però presente che se il venditore non ha fornito tutte le informazioni necessarie sul prodotto e sulla possibilità di recedere, il termine per il ripensamento si prolunga fino a 12 mesi e 14 giorni.
Effetti e conseguenze del recesso
Il recesso libera le parti dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto. Il venditore deve: restituire entro 14 giorni dalla comunicazione del diritto di recesso tutte le somme ricevute dal consumatore con lo stesso strumento utilizzato dal consumatore per pagare; il consumatore deve: restituire la merce al venditore entro 14 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione del diritto di recesso, accollandosi le spese per la spedizione a meno che non sia stato diversamente pattuito o il prodotto sia eccessivamente ingombrante.
Se ritengo ingannevole una televendita, cosa posso fare?
Molto semplice: dovete segnarvi l’ora e l’emittente che ha trasmetto la televendita e predisporre una lettera da inviare con raccomandata e avviso di ricevimento a AGCM, Piazza G. Verdi 6/a, 00198 Roma, contenente la denuncia d’ingannevolezza che deve contenere almeno:
- La segnalazione dell’ora e dell’emittente
- I profili d’ingannevolezza
- Gli estremi del venditore
- Gli estremi del consumatore
Sanzioni a carico dell’operatore commerciale
- In caso di violazione delle regole sui contratti a distanza:
se il venditore ostacola l’esercizio del diritto di recesso o fornisce informazioni incomplete o errate o comunque non conformi sul diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.
All’accertamento delle violazioni provvedono su denuncia o d’ufficio gli organi di Polizia giudiziaria e di Polizia amministrativa (Polizia Giudiziaria, Polizia Tributaria, Polizia Annonaria, Guardia di Finanza ecc.)
- In caso di televendite ingannevoli:
se il venditore non cessa l’ingannevolezza della televendita, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa, tenuto conto della gravità e della durata della violazione,
- In caso di inottemperanza:
ai provvedimenti di condanna emessi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dall’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni sono previste ulteriori rilevanti sanzioni pecuniarie.
Pagine web di riferimento
www.centroconsumatori.tn.it
www.agcm.it
www.agcom.it
Riferimenti normativi
- Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005:
- Delibera AGCOM 538/01/CSP (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite)
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sanzioni amministrative)
- Legge 14 novembre 1995, n. 481 (Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)
- Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
Foglio info CP19
Situazione al 27.04.2022