Manifestazioni a premio: i concorsi e le operazioni
Le manifestazioni a premio sono disciplinate dal DPR 430/2001 e consistono in eventi commerciali cui sono collegate “promesse di premi al pubblico” dirette a pubblicizzare o promuovere prodotti o servizi.Queste si differenziano in operazioni e concorsi:
CONCORSI A PREMIO: sono quelle manifestazioni in cui i premi vengono assegnati, anche indipendentemente dall’acquisto/vendita di determinati prodotto, solo ad un numero limitato di partecipanti in base alla sorte o all’abilità degli stessi a dare giudizi, rispondere a quesiti, eseguire dei lavori o ad effettuare per primi una determinata attività come per esempio inviare un sms.
La loro durata massima è di 1 anno, dal momento in cui l’iniziativa comincia ad essere diffusa.
A tutela dei partecipanti e dei futuri vincitori, i promotori devono prestare una cauzione (al Ministero delle attività produttive) corrispondente al 20% del valore totale dei premi.
OPERAZIONI A PREMIO: sono quelle manifestazioni nelle quali i premi (o anche dei regali) vengono offerti a tutti i soggetti che acquistano o vendono una determinata quantità di prodotti o servizi offrendone la relativa documentazione. È questo, per esempio, il caso della raccolta di prove d’acquisto o bollini oppure anche dell’accumulo dei punti per mezzo delle tessere fedeltà. Il premio può anche consistere in uno sconto sull’acquisto di un determinato bene o servizio, per cui però il contributo ulteriore richiesto al cliente deve essere inferiore al 75% del costo totale (al netto dell’iva) del prodotto stesso.
La loro durata massima è di 5 anni, dal momento in cui se ne comincia la pubblicizzazione.
A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi, i promotori sono tenuti a prestare una cauzione (al Ministero delle attività produttive) pari all’ammontare complessivo dei premi in palio.
Le manifestazioni a premio sono caratterizzate dalla gratuità della partecipazione, salvo l’acquisto del prodotto funzionale alla partecipazione stessa o i costi per l’invio o la comunicazione dell’adesione. Non è consentito mettere a disposizione dei vincitori numeri speciali a pagamento per avere informazioni sulla vincita.
Gli organizzatori di concorsi ed operazioni a premio sono tenuti a redigerne il relativo regolamento, che deve essere messo a disposizione degli interessati. Questo disciplina la manifestazione e ne indica gli organizzatori, la delimitazione spazio-temporale, la modalità dello svolgimento, l’indicazione dei premi in palio e del loro valore indicativo nonché del termine massimo per la loro consegna (che in ogni caso non può superare i 6 mesi successivi al termine della manifestazione) e delle ONLUS cui verranno devoluti i premi non richiesti o non assegnati.
La data finale della manifestazione deve essere indicata in modo facilmente e chiaramente visibile (“indicazione di evidente percezione visiva”) al fine di una consapevole valutazione sulla possibilità di provvedere agli adempimenti richiesti, quali per esempio la raccolta delle prove d’acquisto.
I premi messi in palio possono essere beni, servizi, sconti di prezzo o buoni merce.
La loro assegnazione (solo per i concorsi) deve avvenire alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore della camera di commercio che ne verificano la regolarità.
I premi assegnati devono essere quelli indicati nel regolamento.
L’Antitrust è l’organismo competente a verificare la regolarità anche dei concorsi.
Per segnalare delle irregolarità è sufficiente esperire una delle modalità previste (tramite posta ordinaria, fax, online o per telefono all’apposito n. verde ) descritte sul sito della stessa Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Riferimenti normativi
DRP n.430/2001;Circolare 28 marzo n.01/ AMTC del Ministero delle attività produttive.
Pagine web di riferimento
www.centroconsumatori.tn.ithttps://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/concorrenza-e-commercio/manifestazioni-a-premio/faq
Foglio informativo CP25
Situazione al 08.03.2022