Contravvenzioni stradali e relative cartelle esattoriali:

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Contravvenzioni stradali e relative cartelle esattoriali:
 
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Contravvenzioni stradali e relative cartelle esattoriali: cosa fare?

Di seguito vengono forniti alcuni chiarimenti su cosa fare quando si riceve un verbale oppure una cartella esattoriale, in relazione a contravvenzioni stradali.

1.L'IMPUGNAZIONE DEL VERBALE

Consegna/Notifica del verbale
Il verbale vi può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori al momento della contravvenzione (cd. contestazione immediata) oppure essere notificato in un momento successivo, nel caso in cui la polizia o i vigili abbiano rilevato l'infrazione senza poter fermare il veicolo o in assenza del trasgressore.
In caso di contestazione NON immediata, il verbale deve venir notificato entro 90 giorni dalla data dell'accertamento al trasgressore o, quando questo non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati nell'art.196 del Codice della strada.

L'automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare la sanzione.
In alternativa può presentare ricorso contro il verbale al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni), del luogo della commessa violazione per il tramite dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. L'ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memorandum di accettazione o rifiuto del ricorso.
Attenzione: in caso di rifiuto del ricorso sia davanti al Prefetto che al Giudice di Pace è possibile che il contravvenuto debba pagare anche il doppio della sanzione originaria.
Il ricorso al Prefetto presenta il vantaggio di non necessitare del patrocinio di un avvocato e di non essere soggetto al pagamento del contributo unificato.

Il ricorso può essere presentato:

• personalmente tramite deposito all’Ufficio o Comando da cui
dipende l’agente accertatore;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, oppure direttamente al Prefetto;
• a mezzo pec.

Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al prefetto l'automobilista può fare ricorso, entro 30 giorni dalla contestazione diretta o dalla notificazione del verbale, al Giudice di pace del luogo della commessa violazione.
Il ricorso può essere presentato personalmente (farsi rilasciare ricevuta di consegna) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e pec.
All'udienza di discussione del ricorso, il ricorrente deve essere presente personalmente, pena il rigetto del ricorso.


Alcuni consigli:
  • controllate che il verbale sia stato notificato regolarmente entro i termini di legge (vedi sopra);
  • valutate sempre bene la sussistenza di motivi validi e dimostrabili per contestare la multa. Tali motivi vanno esposti chiaramente nel ricorso, come chiare devono essere le richieste formulate al Prefetto o al Giudice;
  • al ricorso possono essere anche allegate dichiarazioni di terzi (possibilmente nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio), che possono servire da supporto ai motivi di ricorso esposti;
  • il ricorso va proposto contro il verbale e non contro il preavviso di contravvenzione. Quest'ultimo è il foglietto verde che viene in genere lasciato dagli organi accertatori sul parabrezza delle auto.


2. PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO

Il prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'ente accertatore, per accogliere o rigettare il ricorso.
In quest'ultimo caso emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione minima edittale. L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere dell'esito di un ricorso sono (60+120+150)=330 giorni dal momento della presentazione del ricorso.
Se il Prefetto accetta il ricorso emette un'ordinanza di archiviazione del verbale.
Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, sta pure ad indicare "accoglimento" del ricorso.
Nel caso in cui l'ordinanza-ingiunzione venga notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l'automobilista può impugnarla davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla sua notificazione, chiedendone l'annullamento per "prescrizione".
Il pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione, nonché delle relative spese, deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione all'ufficio indicato nel provvedimento stesso.

Contro l'ingiunzione del Prefetto
, vi è comunque sempre la possibilità di proporre opposizione al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla sua notifica. Il ricorso può essere inoltrato al Giudice con plico postale oppure essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere oppure ancora presentato online, laddove disponibile il servizio .

Ricorda di:

  • controllare la data riportata sull'ordinanza-ingiunzione per verificare se siano trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomandata AR del ricorso. Per i 120 giorni entro i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la data in cui l'ingiunzione è stata emessa dal Prefetto e non quella in cui è stata notificata all'automobilista.
  • Anche prima di proporre ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione, valuta bene l'esistenza di validi e fondati motivi.

3. LA CARTELLA ESATTORIALE

Nel caso in cui l'automobilista non provveda a pagare la multa oppure la successiva ordinanza-ingiunzione, oppure provveda a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (a volte, anche degli anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo "avviso" prima dell'esecuzione forzosa (pignoramento).

Termini di notifica della cartella
L'art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione per la notifica della cartella esattoriale. La corretta notifica del verbale (atto che precede la cartella) interrompe il termine di prescrizione: pertanto, in questo caso, la prescrizione della cartella è di 5 anni dalla notifica del verbale (art.209 del CdS e art. 28 della legge n. 689/81).

Il ricorso contro la cartella

Contro la cartella esattoriale è ammesso ricorso al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, nel caso in cui la stessa risulti essere la "prima" comunicazione con la quale è stata data notizia all'automobilista della contravvenzione. In altri termini, quando risulta che la notifica del precedente verbale è viziata, cioè non eseguita o non eseguita correttamente. È chiaro dunque che, prima di procedere con il ricorso vs la cartella esattoriale, è bene accertarsi presso lo stesso ente che ha emesso il verbale se la notifica di questo sia stata o meno eseguita correttamente: si può anche richiedere copia della prova dell'avvenuta notifica del verbale.

Negli altri casi - vizi formali o sostanziali della cartella esattoriale - l'impugnazione della cartella va fatta davanti al Giudice dell'esecuzione (art.615 e 617 del c.p.c.).

E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento. la quale va esibita alla Prefettura o all'Ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno emesso la cartella esattoriale. Tali enti, in autotutela, riconoscendo l'errore, dovrebbero procedere all'annullamento della cartella. È bene farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all'ente esattore.

E se prima della cartella non è mai stata notificata alcuna multa?

Può accadere. Come già detto sopra, in questo caso va verificata la corretta notifica del verbale (effettuata in genere a mezzo del servizio postale e attenzione anche alla cd. "compiuta giacenza") presso l'ente che ha accertato l'infrazione (Polizia, Vigili urbani o altro).
L'ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi luogo e tempi in cui l'infrazione è stata rilevata. Se ci sono errori evidenti si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.

Può tuttavia capitare che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, deve lasciare un secondo avviso, oltre il primo riguardante il primo tentativo di consegna, con il quale invita l'interessato a ritirare l'atto presso l'ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato per il ritiro, l'atto si dà per notificato (cd. compiuta giacenza). Il ritiro potrà comunque avvenire nei 6 mesi successivi, decorsi i quali l'atto viene restituito al mittente.

E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche di un solo giorno?
Quando si riceve il verbale, si hanno tempo 60 giorni di calendario (inclusi sabato, domenica e festivi) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, la sanzione aumenta inesorabilmente dal minimo alla metà del massimo (pari all’incirca al doppio del minimo: per esempio, se per la sosta di un veicolo su un marciapiede è prevista una sanzione da un minimo di € 80 ad un massimo di € 318, il pagamento dopo i 60 giorni fa sì che la sanzione minima di € 80 passi ad € 159).


Foglio info TC13
Situazione al 01.2023









 
 

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