Risarcimenti monetari automatici nei mezzi di trasporto

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Risarcimenti monetari automatici nei mezzi di trasporto
 
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Risarcimenti monetari automatici nei mezzi di trasporto

Ritardi e cancellazioni, gli indennizzi previsti dai regolamenti comunitari in vigore nell'Unione Europea

Dall’1 marzo 2013 il Regolamento CE n. 181 del 2011 concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, completa la regolamentazione comunitaria in materia di diritti dei passeggeri in materia di trasporti. Questo Regolamento si affianca a quelli già in vigore per aerei, treni e navi, con l'intento di disciplinare in maniera uniforme la materia delle cancellazioni e dei ritardi garantendo in tutto il territorio dell'Unione Europea un livello minimo di protezione dei viaggiatori che sfortunatamente incappano in problemi e disservizi durante i loro spostamenti. Tutti e quattro i Regolamenti prevedono infatti che in caso di cancellazione o ritardo i vettori (imprese che esercitano l'attività di trasporto) devono risarcire i consumatori attraverso una compensazione pecuniaria che viene quantificata in base al tipo e alla durata del trasporto. La tutela si estende anche all'obbligo di assistenza a terra nei casi in cui il ritardo o la cancellazione siano motivo di attesa da parte del consumatore negli aeroporti, nelle stazioni o sui moli di imbarco.

Di seguito sono riportate le tabelle di riferimento per ogni tipo di trasporto contenenti i diritti e le compensazioni da richiedere alle società che gestiscono il trasporto secondo le procedure per i reclami contenute nelle condizioni generali di trasporto che devono essere fornite ai consumatori al momento della prenotazione del servizio.

Trasporto aereo – Reg. CE n.261/2004 (in vigore dal 17 febbraio 2005)

L'ENAC è stato designato come organismo nazionale a tutela del diritto a ricevere la compensazione pecuniaria.

Disservizio verificatosi
Obblighi e compensazioni *
Cancellazione del volo o Overbooking
(diritto a scegliere se rimborso o riprotezione su volo alternativo)
250 € tratte inferiori a 1500 Km
400 € tratte comprese tra 1500 e 3500 Km
600 € tratte superiori a 3500 Km
Ritardo del volo
(superiore alle 3 ore calcolate sull'arrivo a destinazione)
250 € tratte inferiori a 1500 Km
400 € tratte comprese tra 1500 e 3500 Km
600 € tratte superiori a 3500 Km
Assistenza a terra **
(dovuta in caso di attese superiori alle 2, 3 o 4 ore a seconda della distanza)
I passeggeri hanno diritto a:
fare una telefonata a carico della compagnia o inviare e-mail o fax, ricevere pasti e bevande e al pernottamento gratuito in albergo se il primo volo disponibile è il giorno seguente.
* La compensazione NON è dovuta se in caso di cancellazione il passeggero è avvisato prima di 14 giorni dalla data prevista per la partenza, se viene avvisato tra il quattordicesimo giorno e il settimo giorno prima della partenza per uno spostamento inferiore alle due ore e per un arrivo a destinazione entro quattro ore, se il momento dell'avviso é inferiore a sette giorni qualora venga proposto un volo alternativo con orario di partenza inferiore ad un ora da quello previsto e per un arrivo a destinazione entro due ore.
La compensazione NON è dovuta se la cancellazione o il ritardo sono causati da eventi imprevedibili ed eccezionali.
** L'assistenza è dovuta anche nel caso cancellazione o ritardo siano dovuti a circostanze eccezionali


Trasporto ferroviario – Reg. CE n.1371/2007 (in vigore dal 3 dicembre 2009)
L' Autorità di Regolazione dei Trasporti è stato designato come organismo nazionale a tutela dei diritti contenuti nel Regolamento CE n. 1371/2007.
Disservizio verificatosi
Obblighi e compensazioni
Cancellazione del treno
(da scegliere in alternativa)
Rimborso del prezzo pieno del biglietto
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Riprotezione su un viaggio alternativo
Ritardo del treno
Rimborso del 25% del biglietto per ritardi compresi
tra 60 minuti e 119 minuti all'arrivo a destinazione
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Rimborso 50% del biglietto per ritardi superiori
a 120 minuti all'arrivo a destinazione
Assistenza a terra
In caso di cancellazione del servizio o perdita della coincidenza
dovuta a ritardo, i passeggeri hanno diritto a ricevere pasti, pernottamenti e trasporti alternativi.

Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne Reg. CE n.1177/2010 (in vigore dal 18 dicembre 2012)

L' Autorità di Regolazione dei Trasporti è stato designato come organismo nazionale a tutela dei diritti contenuti nel Regolamento CE n.11772010.
Disservizio verificatosi
Obblighi e compensazioni *
Cancellazione del trasporto marittimo
(da scegliere in alternativa)
Rimborso del prezzo pieno del biglietto
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Riprotezione su un viaggio alternativo
Ritardo del trasporto marittimo
(se superiore a 90 min. possibilità di sceltra tra rimborso del biglietto o trasporto alternativo verso la destinazione)
Rimborso 25% del biglietto per ritardi di:
1 ora se servizio fino a 4 ore
2 ore se servizio compreso tra 4 e 8 ore
3 ore se servizio compreso tra 8 e 24h
6 ore se servizio superiore alle 24h
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Rimborso 50% del biglietto per ritardi di:
2 ore se servizio fino a 4h
4 ore se servizio compreso tra 4 e 8h
6 ore se servizio compreso tra 8 e 24h
12 ore se servizio superiore alle 24h
Assistenza a terra **
(in caso di attesa superiore a 90 minuti)
In caso di cancellazione del servizio o perdita della coincidenza dovuta a ritardo, i passeggeri hanno diritto a ricevere pasti e bevande ed eventuali pernottamenti
* Sono esclusi dal diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza nè hanno diritto a ricevere la compensazione i passeggeri di una nave da crociera (in queste ipotesi si applica la disciplina relativa ai contratti del turismo organizzato). Sono escluse inoltre le imbarcazioni fino a dodici passeggeri, le navi con equipaggio non superiore a tre persone, le tratte inferiori a 500m, le navi senza propulsione meccanica e le imbarcazioni utilizzate per escursioni e visite turistiche.
** L'assistenza a terra non comprende il diritto al pernottamento e le compensazioni NON sono dovute se la causa della cancellazione o del ritardo sono indipendenti dalla compagnia di trasporto come nell'ipotesi di condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.


Trasporto effettuato con autobus – Reg. CE n.181/2011 (in vigore dal 1 marzo 2013)

L' Autorità di Regolazione dei Trasporti è stato designato come organismo nazionale a tutela dei diritti contenuti nel Regolamento CE n.181/2011.
Disservizio verificatosi
Obblighi e compensazioni *
Cancellazione del servizio di trasporto o Overbooking
Rimborso del prezzo pieno del biglietto (e ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza non appena possibile in caso di più tratte) o riprotezione su un viaggio alternativo (se impossibile oltre al rimborso pieno spetta un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto)
Ritardo dell'autobus
(in caso l'attesa sia superiore a 120 minuti alla partenza)
Riprotezione su un viaggio alternativo (se impossibile oltre al rimborso pieno spetta un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto)
Assistenza a terra *
(in caso di attese oltre i 90 minuti per viaggi la cui durata prevista supera le tre ore)
Il vettore è tenuto a fornire spuntini, pasti o bevande in quantità ragionevole e se necessario il pernottamento limitato ad un massimo di 80 Euro per notte.
* si applica esclusivamente nel caso in cui la distanza del servizio prevista sia superiore o uguale a 250Km e per i passeggeri che viaggiano con servizi regolari. Sono esclusi gli autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso.


Ricordiamo che i diritti sono consultabili scaricando l'applicazione dedicata a tablet e smarthphone promossa dalla Commissione Europea al link: https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/campaign/download-app_en
Per maggiori informazioni Sportello Europeo dei Consumatori sec@euroconsumatori.org, telefono e fax: 0461 984751.

Foglio info TC14
Situazione al 14.03.2023
 
 

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