Assicurazioni auto
Che cosa copre la polizza auto?La polizza di RC auto copre i danni involontariamente cagionati a terzi o ai trasportati dalla circolazione del veicolo assicurato, fino al massimale stabilito.
L’unico a non essere risarcito dalla polizza RCA è il conducente del veicolo che ha provocato il sinistro, nel caso dovesse subire danni fisici. Per lui può essere interessante stipulare una copertura che lo tuteli da tali eventi, ma solo se non è già in possesso di una polizza infortuni.
A chi si rivolge la polizza RCA?
Questa assicurazione è obbligatoria per tutti gli autoveicoli, i motocicli, i ciclomotori ed i natanti. Chi viaggia in automobile senza assicurazione rischia sanzioni severe e multe salatissime.
L’assicurazione auto è necessaria anche se un veicolo non viene utilizzato ma viene parcheggiato.
Date informazioni veritiere al momento della stipulazione del contratto.
L‘assicuratore accerta con una serie di domande il grado di rischio e quindi la tariffa da applicare nel contratto assicurativo. Se date informazioni non veritiere l‘assicurazione può chiedere il rimborso di quanto versato al terzo (applicando il diritto di rivalsa).
Consigli utili:
L’esperienza suggerisce una serie di buone regole da osservare al momento della sottoscrizione di una polizza RC auto:
•verificate sotto la voce „esclusioni e rivalse“ se la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza o con la patente scaduta o in caso di guida di persona minore di 18 anni (alcune assicurazioni prevedono delle clausole d’esclusione);
•prima di sottoscrivere il contratto, verificate la corrispondenza dei dati contenuti nella polizza con quelli riportati sul libretto di circolazione e il codice fiscale;
•trasmettete sempre una copia del libretto di circolazione alla compagnia assicuratrice;
•controllate che non siano state aggiunte garanzie non richieste (p. es. tutela giuridica, tutela del conducente ecc.);
•scegliete il frazionamento annuale invece di quello semestrale, in quanto Vi costerà meno;
•franchigie: la franchigia è consigliabile purchè faccia diminuire il premio assicurativo.
Durata dell’assicurazione RC Auto: sparisce il rinnovo automatico delle polizze.
Dal 1° gennaio 2013 tutti gli assicurati auto devono ad ogni scadenza stipulare un nuovo contratto, cercando possibilmente condizioni economiche migliori. Le clausole contrattuali, infatti, che prevedevano il rinnovo automatico non valgono più, sono addirittura nulle. E’ quanto stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con la L. 221 del 17 dicembre 2012, che introduce un nuovo art. 170bis (Durata del contratto) nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
L’art. 170bis del Codice delle assicurazioni private stabilisce che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga alle disposizioni del codice civile.
Inoltre, dal divieto di rinnovo automatico sono interessati anche gli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Le garanzie accessorie
Sono facoltative e non obbligatorie le garanzie: kasko, furto, incendio, cristalli, tutela giudiziaria, tutela del conducente, assistenza, eventi socio-politici, eventi atmosferici, gancio e rischio statico. Queste coperture risarciscono i danni derivanti da eventi non previsti nella polizza RC Auto.
Foglio info AP01
Situazione al 03.2024