Assicurazione responsabilità civile

  1. Vai alla navigazione
  2. Vai all navigazione secondaria
  3. Vai al contenuto
 
 
 
Assicurazione responsabilità civile
 
www.centroconsumatori.tn.it/147d270.html
 

Navigazione secondaria

Assicurazione & previdenza
 

Contenuto

Assicurazione responsabilità civile privata (o del capofamiglia)

Cosa copre la polizza RC privata (o del capofamiglia)?

La polizza RC copre i danni che l‘assicurato o i suoi familiari, nonché le persone che vivono stabilmente con lui, provocano a terzi con il conseguente obbligo di risarcimento fino al massimale stabilito nella polizza. Normalmente sono compresi in garanzia anche i fatti commessi dai domestici o collaboratori familiari.
I rischi solitamente coperti dalla polizza RC vita privata sono: proprietà e conduzione della casa o dell’appartamento adibiti a dimora abituale e saltuaria, comprese pertinenze, dipendenze ed impianti, spargimento di acqua, esplosioni di gas (limitatamente alle lesioni personali), scoppio di apparecchi televisivi, caduta di antenne, uso di apparecchi domestici in genere, intossicazione o avvelenamento da cibi e bevande, proprietà e possesso di animali domestici, esercizio di attività sportive di pratica comune e partecipazione a gare aventi carattere ricreativo, pratica di hobby, messa in moto di veicoli e natanti a motore da parte dei figli dell’assicurato di età inferiore ai 14 anni avvenuta all’insaputa dei genitori, uso di cavalli e animali da sella in genere, danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio.
Nella polizza RC vita privata sono coperti sempre e solo i danni provocati involontariamente (colposi) e non quelli intenzionali (dolosi).

A chi si rivolge la polizza RC privata?

Questa polizza è indispensabile per chiunque si possa trovare di fronte a richieste di risarcimento per danni causati nell’ambito della vita privata. Tenete sempre presente che, se siete Voi a cagionare un danno, siete responsabili col Vostro intero patrimonio personale. Consigliamo quindi questa polizza a tutti i consumatori.
Inoltre è importante non confondere la polizza RC vita privata con la polizza RC fabbricati. La polizza RC fabbricati copre solamente i danni derivanti dalla proprietà di un fabbricato (o parte di esso), ma non quelli causati durante la vita privata.

Consigli utili

  • rischi esclusi: ci sono numerosi danni che buona parte delle assicurazioni non risarciscono, come p. es. danni da inquinamento, guida di veicoli a motore, danni a cose detenute dall‘assicurato a qualsiasi titolo, lavori di manutenzione straordinaria, danni derivanti dalla proprietà e dalla custodia di animali diversi da quelli domestici;
  • chi costruisce casa o procede a ristrutturazioni o compie manutenzioni straordinarie dovrebbe stipulare una polizza RC per la responsabilità del committente;
  • non vengono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e gli addetti ai servizi domestici;
  • attenzione: verificate bene se nella Vs. polizza RC vita privata sono compresi i danni a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio. Se non sono compresi ed abitate in un appartamento o in una casa adiacente ad un’altra, Vi consigliamo di includere tale garanzia nella Vs. polizza incendi (ricorso terzi);
  • validità territoriale: la polizza deve prevedere la copertura per tutto il mondo, soprattutto se viaggiate molto. Certe compagnie coprono infatti solamente i danni avvenuti in Europa.

Somma assicurata

Non basta stipulare una polizza Rc, bisogna anche prestare attenzione al massimale di garanzia assicurato.

Quanto costa la polizza RC?


Chi richiede più preventivi ha più possibilità di risparmiare. Le differenze dei premi possono essere notevoli.
I consigli sul costo delle polizze RC vita privata sono comunicati in occasione dell’analisi del fabbisogno assicurativo. Questa analisi personalizzata Vi darà un’attenta valutazione delle esigenze dal punto di vista del consumatore, evitando cosi prodotti assicurativi non adatti alle vostre necessità.

Come dare disdetta alle polizze costose e/o non adatte?

I contratti dei rami danni con durata annuale possono essere disdetti annualmente con preavviso di 60 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso contrario il contratto si rinnova tacitamente una o più volte per un anno o al massimo per due anni.

I contratti dei rami danni con durata pluriennale, stipulati prima del
15.08.2009
, possono essere disdetti annualmente alla loro scadenza con un preavviso di 60 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento (legge Bersani).

I contratti dei rami danni con durata pluriennale, stipulati dopo il
15.08.2009
, possono essere disdetti alla loro scadenza naturale, oppure dopo i primi cinque anni. La disdetta va inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza per raccomandata con avviso di ricevimento.

Pagamento a rate


Pagare una polizza a rate (semestrali, quadrimestrali, trimestrali, mensili) può costare molto caro.
Le compagnie pretendono in alcuni casi più del 20% di interesse annuo per questa “agevolazione”.

Cosa fare in caso di sinistro?

Denunciate il sinistro alla compagnia entro tre giorni da quando si è verificato il danno o da quando ne siete venuto a conoscenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (o termine diverso se indicato nella polizza). Scrivete con attenzione la denuncia di sinistro, in modo da non offrire appigli alla compagnia per rifiutarVi il risarcimento! La liquidazione del danno dipende spesso da come è descritto il sinistro.
Importante: Fornire prove (foto, testimoni ecc.).

Foglio info AP09
Situazione al 03.2024

 
 

stamparespedireTop
Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti - Piazza Raffaello Sanzio, 3 - 38100 Trento
Tel. 0461-984751 | Fax 0461-265699 | Orario: Lun - Ven 10 - 12 e 15 - 17
www.centroconsumatori.tn.it | info@centroconsumatori.tn.it