Assicurazione auto – glossario
Cambio di residenzaIl cambio di residenza deve sempre essere comunicato immediatamente all‘assicuratore perché la residenza è uno dei criteri che influisce sulla determinazione dell‘ammontare del premio. Se non lo si comunica, in caso di sinistro, la compagnia ha diritto di rivalersi nei Vostri confronti di quanto ha pagato come risarcimento. Ciò avviene in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello, maggiore, che sarebbe stato dovuto.
Vendita del veicolo
Possono verificarsi due ipotesi:
- il contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altri veicoli di sua proprietà. Viene emesso un contratto in sostituzione del precedente e, in presenza di Bonus-Malus, viene conservata la classe di merito maturata con il veicolo venduto, conguagliando il premio dell'annualità in corso. Se non volete comprarVi subito una nuova macchina, è consigliabile sospendere la polizza e ciò è possibile per max. 1 anno). In questo modo si evita di perdere la classe Bonus-Malus;
- il contraente cede insieme al veicolo il contratto di assicurazione. Sia il venditore che l’acquirente sono tenuti a dare all'assicurazione immediata comunicazione del trasferimento di proprietà. In presenza di Bonus-Malus, l'acquirente conserva la classe di merito raggiunta dal veicolo acquistato fino alla scadenza annuale del contratto. Dopo verrà stipulato un nuovo contratto in classe 14. Il venditore perde la classe di merito maturata dal veicolo venduto e la compagnia non è tenuta a rilasciare alcun attestato di rischio.
Demolizione o esportazione all'estero
In caso di demolizione o esportazione all’estero l‘assicurato ha diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di copertura non usufruito. Se chiedete che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo, in caso di Bonus-Malus, la classe di merito maturata dal primo veicolo sarà trasferita al nuovo.
Kasko
La garanzia kasko copre i cosiddetti danni propri, cioè del proprio veicolo. La differenza con la RCA è evidente: questa copre solamente i danni provocati a terzi, ma non risarcisce quelli provocati da Voi stessi alla Vostra auto.
Esistono due forme di kasko: la forma più estesa (kasko completa) risarcisce il danneggiamento o la distruzione del veicolo o di sue parti, a seguito di collisione con altri veicoli identificati o meno, urto, ribaltamento ed uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, indipendentemente dalla responsabilità dell’assicurato. La forma meno estesa invece (detta anche minikasko) rimborsa solo i danni propri derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, cioè di cui si possiedono i dati della targa.
Consigli utili:
Tenete presente che sono sempre esclusi:
- i danni provocati dolosamente, cioè con intenzione, dall‘assicurato e dai suoi parenti;
- i c.d. danni indiretti, cioè quelli conseguenti al sinistro, come ad esempio le spese per il taxi effettuate nei giorni in cui la macchina è dal meccanico;
- i danni derivanti da furto o rapina oppure da incendio, perché sono coperti da altre polizze;
- i danni provocati da persone non abilitate alla guida, ovvero da coloro che guidino in stato di ubriachezza o sotto l‘effetto di sostanze stupefacenti;
- i danni provocati da oggetti o animali trasportati sul veicolo.
Inoltre tenete presente che in caso di sinistro la compagnia non paga il degrado dovuto all'uso. Se dovete fare delle riparazioni meccaniche sostituendo alcune parti, l‘assicurazione non Vi rimborserà completamente le spese, ma Vi pagherà in base al valore che aveva la Vostra macchina al momento dell’incidente. Esistono anche delle polizze dove la compagnia paga il degrado per i primi 6 o 12 mesi dal momento dell'immatricolazione.
Furto
La garanzia Furto copre i danni al veicolo dell‘assicurato derivanti da sottrazione, danneggiamento e distruzione del veicolo o di sue parti a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati. Non sono mai compresi i danni o la sottrazione delle cose trasportate sul veicolo. È importante denunciare subito il furto alla polizia e inviare una fotocopia della denuncia all’assicurazione.
In caso di distruzione o sottrazione totale del veicolo, la compagnia corrisponde all'assicurato il valore commerciale (in base a "Quattroruote" e/o "Eurotax") dello stesso al momento del sinistro, dedotta l'eventuale franchigia.
In caso di danneggiamento del veicolo, la compagnia paga il costo delle riparazioni ridotto del degrado d’uso subito dalle parti sostituite con ricambi nuovi.
Incendio
La garanzia Incendio copre i danni al veicolo derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del carburante, sia per fenomeni interni, quali il corto circuito dell'impianto elettrico o il surriscaldamento del motore. Nella polizza non sono mai compresi i danni alle cose trasportate dal veicolo! La Compagnia deve diminuire ogni anno il valore della macchina assicurata rapportandolo a quello del mercato (guardato quattroruote, eurotax); all’assicurato rimane l’obbglio di controllare se questo è avvenuto.
In caso di distruzione totale del veicolo, la compagnia corrisponde all’assicurato il valore commerciale (secondo quattroruote, eurotax) dello stesso al momento del sinistro, dedotta l’eventuale franchigia.
In caso di danneggiamento del veicolo, la compagnia paga il costo delle riparazioni ridotto del degrado d’uso subito dalle parti sostituite con ricambi nuovi.
Cristalli
La garanzia cristalli indennizza le spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli dell’autovettura assicurata a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali. Inviate sempre alla Vs. compagnia una foto del cristallo danneggiato, assieme alla denuncia.
La garanzia cristalli copre di regola un sinistro all’anno.
Tutela Giudiziaria
La garanzia tutela giudiziaria dà copertura nel caso in cui l’assicurato debba affrontare una controversia giudiziale o stragiudiziale, provocata dalla circolazione del veicolo, sia nel caso che egli venga chiamato in causa da terzi, sia quando lui stesso agisce a difesa di un proprio diritto. Consigliamo di stipulare la polizza di difesa legale separatamente da quella RC auto e presso una compagnia monoramo, in quanto questa segue unicamente il ramo di difesa legale senza avere collegamenti diretti e indiretti con altre compagnie.
Tutela del conducente
L’unico a non essere risarcito dalla polizza RC auto è il conducente del veicolo, che ha provocato il sinistro, nel caso dovesse subire danni fisici. Consigliamo la garanzia tutela del conducente solamente a chi non ha già una polizza infortuni. Questa garanzia comprende tutti gli infortuni subiti dall’assicurato, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale.
Assistenza
La garanzia Assistenza offre all'assicurato una serie di prestazioni in caso di incidente, furto, incendio o guasto grave del veicolo o di sue parti.
Normalmente la garanzia assistenza opera quando l’assicurato si trova sia in Italia (ad oltre 25 km dall’abitazione) che all’estero (dov’è operante la garanzia RCA). Di regola l’assistenza comprende:
- il recupero del veicolo da fuori strada;
- il traino del veicolo alla prossima autofficina;
- se le riparazioni richiedono più di 8 ore di manodopera o più di 24 ore in officina (controllate i termini nella Vs. polizza) l'assistenza copre le spese alberghiere, il biglietto di viaggio per tornare all’abitazione propria o il recupero del veicolo.
Eventi socio-politici
Tale garanzia copre i danni che il veicolo subisce a causa di atti di vandalismo, disordini, scioperi, tumulti popolari ecc. In caso di danneggiamento del veicolo, vengono rimborsate le spese di riparazione (non vengono rimborsate le migliorie apportate al veicolo). In caso di distruzione o sottrazione totale del veicolo, la compagnia corrisponde all'assicurato il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro (in base a "Quattroruote" e/o "Eurotax").
Eventi atmosferici
La garanzia Eventi atmosferici copre i danni subiti dall'autoveicolo assicurato a causa di grandine, tempeste, alluvioni, etc.
In caso di danneggiamento del veicolo, vengono rimborsate le spese di riparazione (non vengono rimborsate le migliorie apportate al veicolo). In caso di distruzione del veicolo, la compagnia corrisponde all'assicurato il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro (in base a "Quattroruote" e/o "Eurotax").
Gancio e rischio statico
Il gancio è di solito compreso nella polizza RC auto, deve però esser comunicato al momento della stipulazione del contratto. Normalmente, per questo, il premio della RC auto non aumenta.
Tutti i rimorchi invece devono essere assicurati obbligatoriamente (come le autovetture) per rischio statico.
Foglio info AP02
Situazione al 03.2024