Assicurazione infortuni

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Assicurazione infortuni
 
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Assicurazione infortuni

Cosa copre la polizza infortuni?

La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. In genere sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione: le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; l’assideramento e il congelamento; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a caso fortuito; l’asfissia per fuga di gas o vapori; l’annegamento; le infezioni escluse le malattie e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari; le ernie addominali. Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizie e negligenze dell’assicurato nonché quelli sofferti in occasione di: tumulti popolari, occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare. Possono anche essere compresi in garanzia gli infortuni conseguenti ad attività sportive che devono ovviamente essere oggetto di precisazione nella polizza.

A chi si rivolge la polizza infortuni?


Si rivolge a tutte le persone, dal momento che vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. La limitazione della garanzia ai soli rischi professionali o extra professionali è possibile solamente quando esiste una netta separazione tra le due tipologie di rischio (in pratica quasi solamente per i lavoratori dipendenti). È importante che le prestazioni coincidano con le necessità del consumatore: mentre per un lavoratore autonomo o per un libero professionista può essere importante assicurare i casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea (a cui possono essere aggiunte quali garanzie accessorie la diaria in caso di ricovero in ospedale o clinica oppure il rimborso delle spese medico ospedaliere in conseguenza di infortunio), a favore del lavoratore dipendente è sufficiente prevedere il caso di invalidità permanente. Tenete presente che esistono varie modalità (con varie franchigie) per definire la percentuale dell’invalidità permanente da liquidare. Consigliamo a tutti di escludere il “caso di morte da infortunio” in quanto solamente una polizza vita “temporanea caso morte” può garantire ai beneficiari il capitale in caso di morte dell’assicurato.

Consigli utili
:

► Esclusioni
: di norma sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni
  • causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
  • causati dalla guida di veicoli o natanti a motore se l’assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni;
  • causati dall’uso di aeromobili in genere (salvo quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli o elicotteri);
  • derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
  • causati da guerra ed insurrezioni, da movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
  • conseguenti a contaminazioni chimiche o biologiche o causati da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
  • derivanti da conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o provocati dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

► Persone non assicurabili: non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, di-sturbi paranoici e forme maniaco-depressive.

► Franchigie: di regola tutte le polizze infortuni prevedono una franchigia da applicare al grado di invalidità permanente (in percentuale) e all’inabilità temporanea (in giorni).

► Cambiamento dell’attività professionale: comunicate tempestivamente eventuali variazioni dell’attività professionale (artt. 1897 e 1898 del C.C.) perché potrebbero comportare diminuzioni o aggravamento del rischio e quindi del premio da pagare.

► Clausole “vessatorie” sono quelle clausole contrattuali che aggravano notevolmente la posizione del consumatore nei confronti dell’assicuratore, e quindi possono essere impugnate davanti al giudice: per esempio è vessatoria la clausola che esclude la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data di pagamento o rifiuto di risarcimento di un danno, come pure la clausola che esclude la possibilità per il consumatore di adire le vie legali in caso di controversie di natura medica conseguenti alla valutazione e quantificazione di un danno.

Somme assicurate


Le somme da assicurare verranno quantificate in occasione dell’analisi del fabbisogno assicurativo.

Come disdire le polizze costose o inadeguate?


I contratti dei rami danni con durata annuale possono essere disdetti annualmente con preavviso di 60 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso contrario il contratto si rinnova tacitamente una o più volte per un anno o al massimo per due anni.

I contratti dei rami danni con durata pluriennale, stipulati prima del
15.08.2009
, possono essere disdetti annualmente alla loro scadenza con un preavviso di 60 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento (legge Bersani).

I contratti dei rami danni con durata pluriennale, stipulati dopo il
15.08.2009
, possono essere disdetti alla loro scadenza naturale, oppure dopo i primi cinque anni. La disdetta va inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza per raccomandata con avviso di ricevimento.

Cosa fare in caso di sinistro?


La denuncia di un sinistro va fatta entro tre giorni (e comunque il più presto possibile) da quando si è verificato l’infortunio. Bisogna comunicare all’assicurazione quando e come è successo l’infortunio: l’ora e la data, il luogo, le occupazioni a cui stava attendendo l’assicurato, se c’erano eventuali testimoni e se sono intervenute autorità pubbliche.
Trasmettete all’assicurazione la relativa documentazione medica fino al momento della guarigione. Se in conseguenza dell’infortunio fossero residuati postumi di invalidità permanente procuratevi una relazione medico-legale che comprovi la percentuale di invalidità. Dovrete poi sottoporvi ad una visita medica da parte dei fiduciari dell’assicurazione.

Foglio info AP08
Situazione al 03.2024
 
 

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