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NEWSLETTER CRTCU –LUGLIO/AGOSTO 2016
TELECOMUNICAZIONIEsce dalla porta TIM PRIME, rientra dalla finestra TIM PRIMEgo!
Dal 15 giugno ad alcuni utenti potrebbe essere stata attivata l'offerta; sarà possibile disattivarla da subito tramite il numero gratuito 409162 o tramite il sito internet di TIM cambiando piano tariffario!Nel mese di marzo di quest'anno la stessa società aveva annunciato l'attivazione del servizio TIM PRIME a tutti gli utenti in possesso di scheda ricaricabile al costo di 49 centesimi a settimana a partire dal 10 aprile. Da subito i collaboratori del Centro di Ricerca e Tutela Consumatori Utent avevano segnalato la pratica commerciale scorretta all'Autorità e in
seguito all'apertura del relativo Procedimento da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e dell'Autorità Garante per le Comunicazioni, TIM aveva deciso di non attivare l'offerta. Ora però ci ha ripensato, annunciando una nuova attivazione dal 15 giugno, questa volta denominata TIM PRIME go.L'offerta che verrà attivata viene presentata come una variazione del piano tariffario, ma non è altro che un complesso di servizi aggiuntivi al costo settimanale di 49 centesimi. Anche in questo caso il CRTCU ha subito provveduto a segnalare, per tramite dei propri collaboratori, la presunta scorrettezza da parte di TIM all'AGCM.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextr9tPez.pdf
BANCHE E FINANZA I
Il merito creditizio del consumatore: i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
Un nuovo foglio informativo per i consumatori!
Il merito creditizio è la capacità del consumatore di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie (debiti, rapporti di finanziamento, ecc.) e costituisce uno dei criteri sulla base del quale le banche e gli intermediari finanziari concedono finanziamenti. Per ottenere informazioni che riguardano il merito creditizio dei propri clienti, banche e intermediari fanno ricorso alle informazioni contenute nei cosiddetti Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), conosciuti anche come “centrali rischi private”. I SIC privati attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito,Crif, Assilea.E’ inoltre presente, come organismo pubblico, la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.Le informazioni contenute possono essere di tipo negativo (rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti) oppure generiche informazioni creditizie (rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dexta1mWin.pdf
BANCHE E FINANZA II
Recupero crediti e rispetto della privacy: i comportamenti vietati
Una guida del Garante della Privacy
Sono davvero tante le segnalazioni che riceve il CRTCU dai consumatori, di comportamenti illeciti da parte delle numerose società di recupero crediti che negli ultimi anni sono sorte per recuperare somme insolute per conto delle più svariate imprese(telefonia, energia, corsi di formazione, trattamenti estetici, ecc.) .Il problema è così rilevante che il Garante della Privacy ha pubblicato una guida,elencando i comportamenti vietati, che qui riportiamo:Non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni sul debitore; visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi; comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore; utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali; affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/154dextwtfikf.pdf
AUTORITÀ DI CONTROLLO I
Conflitto di competenza tra Autorità di Regolazione per sanzionare le prassi commerciali scorrette? Non più, la competenza esclusiva spetta all’AGCM!
Un problema rilevante, sorto con l’attuazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali nel nostro ordinamento, è il conflitto di competenze tra Autorità di regolazione ad intervenire in materia di prassi commerciali scorrette, nei mercati settoriali: ad esempio, chi, tra AGCM (concorrenza) e AGCOM (comunicazioni), è competente a valutare la scorrettezza di una prassi commerciale posta in essere da una compagnia telefonica? Precisamente, la “competizione” ad intervenire nei casi in cui un’impresa operante in un mercato regolamentato,metta in atto una prassi commerciale scorretta,è tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e le altre Autorità di settore (quali, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -AGCOM, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni -IVASS, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico -AEEGSI, l’Autorità di regolazione dei trasporti -ART e la Banca d’Italia). Il problema nasce dalfatto che tra le norme dei singoli mercati vi sono già regole a tutela del consumatore che disciplinano i comportamenti commerciali delle imprese, ma non in maniera completa e generale, come la direttiva sulle prassi commerciali sleali.PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextGG0ndJ.pdf
AUTORITÀ DI CONTROLLO II
La prassi commerciale scorretta è sanzionabile dall’AGCM anche quando è riferita ad un solo
consumatore: lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE.
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha stabilito che vi è prassi commerciale scorretta, anche nel caso in cui la comunicazione dell’operatore professionale sia rivolta ad un solo consumatore, ampliando considerevolmente l’ambito di applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, sino ad ora considerato.“Infatti”, commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU, “l’art. 20, co. 2, del Codice del consumo, nel prevedere che una pratica commerciale si possa considerare scorretta solo quando sia in grado di falsare in misura apprezzabile le scelte economiche del consumatore, aveva introdotto una regola de minimis, che comportava la rilevanza della pratica, in termini di illiceità, solo se in grado di raggiungere un livello socialmente apprezzabile”PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextKcGn0U.pdf
TUTELA CONSUMATORI
La tutela dei consumatori arriva in paese ... anche a luglio e agosto!
Continua a pieno ritmo il lavoro dello sportello mobile dei consumatori che viaggia in lungo e in largo per la nostra Provincia toccando decine di paesi e fornendo informazioni e vera e propria consulenza gratuita alla popolazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il calendario aggiornato con giorni, orari e luoghi di presenza su:
http://www.centroconsumatori.tn.it/139d628.html
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016